L’integrazione da parte del CNF della motivazione carente o mancante della decisione del Consiglio territoriale

Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 91 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Neri), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera n. 40 del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34207 del 21 Novembre 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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