L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdf). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)
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