Avverso le decisioni dei Consigli territoriali è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata, ossia allegando alla stessa (oltre all’eventuale procura speciale, nel caso in cui il ricorrente sia assistito da un difensore) il file nativo digitale del ricorso digitalmente sottoscritto ovvero la scansione dell’originale cartaceo sottoscritto analogicamente con relativa attestazione di conformità, potendo peraltro trovare applicazione, in difetto, l’art. 156 cpc in tema di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, avuto riguardo al fatto che la PEC comunque consente: a) la riferibilità dell’atto al ricorrente o al suo difensore; b) la sussistenza dell’atto; c) la ricezione dello stesso ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 01 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera n. 184 del 13 Luglio 2021 (cancellazione amm.va)
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