L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 45 del 25 Giugno 2018 (censura)
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