Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di darne il rendiconto, non adempia alle obbligazioni assunte verso i terzi e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della grave malattia e della volontà di ravvedimento e riscatto del professionista la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Vicenza, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 13 Febbraio 2001 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 08 Giugno 1998 (sospensione)
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