La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare

Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 27 Luglio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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