L’art. 9 cdf (già artt. 5 e 6 codice previgente) enuncia i principi fondamentali della professione forense (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 27 Luglio 2018 (sospensione)
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