È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 13 Febbraio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Giugno 1996
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