Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinar, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 28 del 17 Maggio 2018 (sospensione)
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