Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 01 Giugno 2022 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Novembre 2020 (archiviazione)
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