Decisione disciplinare del CDD: l’impugnazione da parte del COA presuppone una delibera consiliare, quand’anche sopravvenuta all’impugnazione stessa

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte (del P.M. nonché) del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto. In particolare, la decisione di prendere l’iniziativa processuale de qua è attribuita alla competenza del Collegio che esprime la propria volontà tramite l’adozione di delibera, dando mandato al Presidente di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura speciale alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Pertanto, la mancanza dell’atto deliberativo che autorizza la persona giuridica a stare in giudizio costituisce un difetto di autorizzazione a stare in giudizio di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c. Peraltro, l’elenco di tutti i componenti del COA eventualmente contenuto dell’atto di impugnazione non può essere ritenuto idoneo ad integrare e/o costituire (seppure irritualmente) la richiesta delibera (Nel caso di specie, rilevata la mancanza di apposita delibera consiliare, il CNF rinviava il procedimento per consentire al COA apppellante di provvedere al relativo deposito. Onere che, tuttavia, non veniva assolto nei termini. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di gravame, confermando la decisione impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 78 del 1° giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 77 del 1° giugno 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 01 Giugno 2022 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 06 Novembre 2019 (richiamo)
abc, Giurisprudenza CNF

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