L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 01 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 22 Novembre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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