Il percorso rieducativo cui l’incolpato sia sottoposto in fase di esecuzione della pena, rileva ai fini della determinazione della sanzione deontologica, ancorché non menzionato espressamente dall’art. 21 n. 2 c.d.f., il quale infatti prevede che “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato”, con ciò intendendo che il giudice disciplinare è libero di valutare ogni singola circostanza fondativa di responsabilità deontologica dell’iscritto, tanto nella valutazione della sua condotta quanto nella relativa commisurazione della sanzione, che deve naturalmente essere adeguata e proporzionata alle violazioni accertate, cosicchè non può intendersi che l’elencazione delle circostanze di cui all’art. 21 cit. abbia una portata applicativa tipica e limitata ai soli indicatori ivi menzionati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 19 Luglio 2021 (sospensione)
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