Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione generalizzata del CNF comprende anche i procedimenti di rilascio dei relativi certificati da parte del COA (purché immediatamente lesivi della situazione giuridica soggettiva del ricorrente)

Il CNF (e, quindi, non pure il TAR) ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei COA, delle istanze per il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo allorché, nonostante la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, esso sia comunque immediatamente lesivo, incidendo direttamente sull’esercizio di diritti e facoltà discendenti dall’iscrizione all’Albo (Nella specie, l’impugnazione riguardava il mancato rilascio, da parte del COA, del certificato di iscrizione all’albo forense, che impediva al ricorrente di presentare domanda di iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiorial Comitato per la tenuta dell’Albo speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 72 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 25 del 19 Novembre 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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