Il COA ha il dovere di rilasciare i certificati di iscrizione all’albo (senza sindacare la fondatezza dell’uso che il richiedente intenda farne, specie qualora tale delibazione spetti al CNF)

Il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di certificare l’iscrizione all’albo di un avvocato, ai fini di successiva domanda di iscrizione all’albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori, la cui successiva valutazione spetta in via esclusiva al Comitato per la tenuta dell’Albo speciale, costituito presso il CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto al proprio COA di appartenenza il rilascio del certificato di iscrizione all’albo forense al fine di allegarlo alla successiva domanda di iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti. Il COA respingeva quindi la richiesta, sul ritenuto presupposto che l’istante non avesse i requisiti per ottenere l’iscrizione all’albo speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera di rigetto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 72 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 25 del 19 Novembre 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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