L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 71 del 23 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 23 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 05 Luglio 2016 (sospensione)
0 Comment