La diversa qualificazione giuridica del (medesimo) fatto disciplinare contestato non vìola il diritto di difesa

La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 70 del 23 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 23 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 5 del 28 Dicembre 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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