La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare irrogata all’incolpato dal Consiglio territoriale, ma successivamente assolto con formula piena in sede penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 64 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Maggio 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 26 del 27 Gennaio 2018 (sospensione)
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