Il giudizio promosso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni dei locali consigli non rappresenta un giudizio di mera legittimità, estendendosi anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento censurato. Di talché, nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame nella sua interezza l’intera documentazione prodotta nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Agosto 2018 (sospensione)
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