Inammissibile l’intervento di terzi nei procedimenti forensi

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di cancellazione dall’albo dell’avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell’attestato abilitativo.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019.

Giurisprudenza Cassazione

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