Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito disciplinare di cui all’art. 31 cdf, corrispondente alla fattispecie delittuosa “parallela” dell’appropriazione indebita (che costituisce reato istantaneo), ha natura permanente, trattandosi di condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022
NOTA:
In tema di prescrizione disciplinare dell’illecito omissivo, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78, le quali si sono espresse con riferimento alla responsabilità disciplinare dell’avvocato qualora l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro un termine perentorio (ad esempio, un atto d’appello), nel qual caso lo spirare del termine stesso, oltre il quale l’atto dovuto non possa più essere utilmente compiuto, determina il momento in cui il termine prescrizionale inizia a decorrere.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23239 del 26 Luglio 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 252 del 30 Dicembre 2021
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