Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU, sentenza n. 22729 del 20 luglio 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22729 del 27 Luglio 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 245 del 29 Dicembre 2021
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