Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa (giustiziale), caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.). Il Consiglio nazionale forense, invece, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e legittimamente operante, giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione; in particolare, la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F., quale giudice terzo, è coperta dall’art. 108, comma 2, e dall’art. 111, comma 2, Cost.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU, sentenza n. 22728 del 20 luglio 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 210 del 30 Novembre 2021
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