In deroga alla normativa contenuta nel codice di rito (art. 66, comma 3, del regio decreto n. 37 del 1934), il ricorso in Cassazione può essere proposto anche in proprio dall’interessato, purché iscritto all’albo degli avvocati e capace di esercitare le funzioni di avvocato (quindi non attinto da provvedimento esecutivo di sospensione), ancorché non abilitato all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dal praticante avvocato, in quanto soggetto privo del necessario jus postulandi.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 22246 del 14 luglio 2022
NOTA:
Per lo stesso principio, applicato per il giudizio dinanzi al CNF, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Greco Francesco), sentenza n. 261 del 31 Dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22246 del 14 Luglio 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 207 del 22 Novembre 2021
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