Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non informi il collega precedentemente nominato di essergli stato sostituito nell’espletamento dell’attività defensionale. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 25 Gennaio 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 1997 (censura)
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