L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 35 del 29 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 29 Aprile 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 14 Marzo 2019 (archiviazione)
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