Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 29 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Aprile 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 10 del 22 Giugno 2017 (censura)
0 Comment