È consentita l’iperbole come forma di espressione critica anche nei confronti delle Istituzioni Forensi e dei suoi rappresentanti, così come il sarcasmo e l’ironia, ma non è ammissibile l’utilizzo di accostamenti tra organizzazioni criminali ed Istituzioni Forensi – quali la Cassa Forense o il Consiglio Nazionale Forense – non potendo essere derubricate a figure iperboliche, rappresentando, tali accostamenti, un’offesa inammissibile ai valori difesi e tutelati da tali Istituzioni.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 37 del 19 maggio 2021
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