La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campli), sentenza n. 33 del 29 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 29 Aprile 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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