Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che agisca contro un suo ex-cliente a pochi mesi dallo svolgimento del precedente mandato. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 novembre 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 300
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 28 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 21 Novembre 1997 (censura)
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