Il rinvio dell’udienza disciplinare per impedimento

Nel giudizio disciplinare forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Giugno 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment