Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Mancanza dell’animus offendendi – Illecito deontologico.

Non vi è violazione delle regole deontologiche nel caso in cui un professionista si rivolga ad un collega con frasi che non possono ritenersi pronunciate con animus offendendi e che comunque non siano lesive del prestigio e decoro della classe forense (Nella specie è stata annullata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze 20 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRÌ), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 298

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 298 del 28 Dicembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Febbraio 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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