L’avvocato che si appropria dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all’art. 44 del codice deontologico forense vigente “ratione temporis”; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti. (rass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11168 del 06 Aprile 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 160 del 17 Luglio 2021
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