Pone in essere un comportamento contrario ai principi deontologici l’avvocato che ometta di dare notizie al cliente sullo svolgimento della causa, non restituisca la documentazione in suo possesso, dia false informazioni sullo stato di una pratica e trattenga somme di denaro di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione della gravità delle incolpazioni, è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 26 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SICILIANO), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 28 Dicembre 2000 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Aprile 1999 (cancellazione)
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