Non basta querelare o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 60 del 07 Settembre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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