Elezioni forensi: la mera sfiducia nel voto elettronico non basta a rendere ammissibile il reclamo (esplorativo)

Ai fini della sua ammissibilità, il ricorso elettorale deve fondarsi su motivi consistenti e specifici, che sono tali non già quando si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. Conseguentemente, l’atto introduttivo deve contenere il riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché a specifici errori ed irregolarità, puntualmente descritte, non essendo all’uopo sufficiente ipotizzare presunte irregolarità basate esclusivamente sulla personale sfiducia verso le adottate modalità di voto (nella specie, elettronico).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 25 del 22 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 22 Marzo 2022 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
Giurisprudenza CNF

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