Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo
Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 25 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 22 Marzo 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
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