L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/34 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l’eventuale successivo deposito del provvedimento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare, che il ricorrente ometteva di depositare unitamente al ricorso, provvedendo all’incombente solo successivamente e quindi tardivamente. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 3 del 18 Novembre 2021 (sospensione cautelare)
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