L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di sospensione cautelare, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 3 del 18 Novembre 2021 (sospensione cautelare)
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