Non è incostituzionale, ma anzi ragionevole, il divieto di candidarsi alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 6, della legge n. 247/2012 in riferimento agli artt. 2,3 e 51 commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui rimuove l’impedimento all’elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La preclusione alla candidatura, quindi, per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell’ordine forense da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dall’altro, non riguarda un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, poiché il divieto normativo si riferisce soltanto alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato. D’altra parte, l’avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto reciproco per gli avvocati, tra l’espletamento dell’ufficio di componente le commissioni d’esame e la partecipazione ai suddetti organismi, chiaramente denota una scelta – discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza- di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 22 Marzo 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 25 Settembre 2021
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment