Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa fatturazione – Omesso espletamento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di fatturare al cliente gli acconti ricevuti e non adempia al mandato ricevuto non presentandosi ad un udienza. (Nella specie, in virtù del ridimensionamento degli addebiti, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due è stata sostituita con la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PAURI), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 291

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 20 Dicembre 2000 (estinzione) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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