La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali

La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato (Nella specie, la S.C. ha escluso che si potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del CNF, che – in relazione al contestato operato dell’avvocato, che aveva tra l’altro presentato, per conto di soggetto interdetto, un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma – aveva individuato le norme di riferimento nell’art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell’art. 9 del codice deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l’altro, con lealtà e probità, anziché nell’art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina). (rass.uff.)

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31572 del 4 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 31572 del 04 Novembre 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza Cassazione

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