Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici di probità e dignità l’avvocato che, dopo aver chiesto a terzi a titolo di prestito una somma di denaro, non la restituisca e anzi si faccia protestare l’assegno consegnato a restituzione del prestito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei ). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 18 dicembre 2000, n. 290
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 18 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Marzo 1998 (sospensione)
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