In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione proposto dall’interessato, contraddittore necessario – a parte il consiglio dell’ordine locale – è il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, giacché l’art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 indentifica nel pubblico ministero presso la S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione avverso dette decisioni (In applicazione del suesteso principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui era stato proposto anche nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura generale presso la Corte d’appello nella cui circoscrizione ricadeva il consiglio dell’ordine competente, in quanto gli artt. 59 e 36 della l. n. 247 del 2012 prescrivono la notificazione nei loro confronti del provvedimento reso all’esito del procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense, restando comunque parte del procedimento giurisdizionale dinanzi a quest’ultimo il solo magistrato delegato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione). (rass.uff.)
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 34778 del 16 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 34778 del 16 Novembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense
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