Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che invii a terzi (banche) comunicazioni lesive volte diffamare il collega e dia a terzi false comunicazioni sulla sua persona. (Nella specie, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei è stata sostituita con quella della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 27 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GAZZARA), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 285
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Ottobre 1998 (sospensione)
0 Comment