La risposta va resa in termini positivi. Il parere di congruità, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, può essere richiesto dall’iscritto in caso di controversia con il cliente. La richiesta si lega dunque alla prestazione resa, in relazione alla quale sia sorto conflitto con il cliente: conflitto che, evidentemente, può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell’avvocato, che produce effetto dal momento in cui l’istanza di sospensione viene accolta dal COA.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 20 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 20 Aprile 2022- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
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