La materia è ora disciplinata dall’articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”. Se ne desume la tacita abrogazione dell’articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 20 Aprile 2022- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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