Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione :
1. presso l’ente da cui egli dipende era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
2. che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente che neppure precedentemente alla trasformazione aveva diritto all’iscrizione né aveva una aspettativa tutelata, ma era stato addetto all’ufficio legale successivamente alla trasformazione dello stesso ente da pubblico in privato). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 303
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 303 del 28 Dicembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Novembre 1999
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