Nell’individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall’incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l’organo disciplinare ha l’obbligo, nell’applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall’incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell’ambito dello stesso procedimento o nell’ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022
0 Comment