Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 31 Dicembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 2020 (cancellazione amm.va)
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